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NORMATIVA

INTERMEDIARI FINANZIARI
Art. 106 e T.u.b.

D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Art. 106. Elenco generale. 

  1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
  2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.
  3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
    1. forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
    2. oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
    3. capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
    4. possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:
    1. specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
    2. per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
  5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
  6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità.
  7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura.

Obblighi a carico degli Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia

  1. Disciplina dell'attività finanziaria
  2. Trasparenza delle condizioni contrattuali
  3. Disciplina in materia di usura
  4. Disciplina antiriciclaggio
  5. Istruzioni Banca d'Italia in materia di raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche
  6. Apposizione del numero di iscrizione in elenco nella corrispondenza, negli atti e in ogni forma di rappresentazione dell'attività al pubblico

  1. Disciplina dell'attività finanziaria
    • mantenimento della forma giuridica di spa, srl, sapa o coop;
    • mantenimento dell'esercizio di attività finanziaria in via esclusiva che risulti anche da espressa previsione statutaria;
    • mantenimento del capitale sociale versato entro il livello minimo previsto dalla normativa.
      In relazione agli adempimenti connessi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di diritto societario di cui al D.Lgs.n.6/2003, si rammenta a tutti gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale ex articolo 106 T.U., anche costituiti prima del 01/01/2004, che la misura minima del capitale sociale versato, di cui al comma 3°, lett.c) del citato articolo 106 T.U., necessaria per lo svolgimento dell'attività finanziaria risulta, attualmente, pari a 600.000 euro.
    • mantenimento del possesso da parte dei partecipanti al capitale sociale dell'intermediario del requisito di onorabilità di cui all'art. 108 T.U. e relativo D.M. attuativo n. 517 del 30.12.98, pubblicato sulla G.U. del 9.4.99 - Serie Generale n. 82; ovviamente tale requisito di onorabilità deve essere già posseduto dal futuro socio, persona fisica o giuridica, che intende acquisire una partecipazione al capitale dell'intermediario;
    • mantenimento del possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo del citato requisito di onorabilità di cui all'art. 109 T.U. e relativo D.M. attuativo n. 516 del 30.12.98, pubblicato sulla G.U. dell'8.4.99 - Serie Generale n. 81 -; analogamente a quanto specificato nel punto precedente, il requisito deve già sussistere per il soggetto che intende in futuro ricoprire delle funzioni all'interno della società finanziaria;
    • possesso del requisito di professionalità per i soggetti che ricoprono incarichi amministrativi e dirigenziali all'interno della società finanziaria e per il collegio sindacale, ai sensi dell'art. 109 del T.U. e relativo D.M. attuativo n. 516 del 30.12.98, pubblicato sulla G.U. dell'8.4.99 - Serie Generale n. 81 -;
    • comunicazione tempestiva alla Banca d'Italia - Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria, delle variazioni dei dati ed informazioni forniti con la domanda di iscrizione (Circolare UIC del 4.9.96 - G.U. 18.9.96);
    • invio alla Banca d'Italia - Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria, ai sensi dell'art. 106, 6° comma del T.U., del mod: AR-1, riguardante l'elenco delle persone che presso l'intermediario svolgono funzione di amministrazione, direzione e controllo, entro 60 giorni dalla notifica della lettera di iscrizione e, a regime, entro 60 giorni dalle modifiche intervenute, secondo le disposizioni contenute nella Circolare UIC del 2.6.95 (G.U. dell'8 Giugno 1995, S.G. n. 132) così come modificata dalla Circolare UIC del 25 Giugno 1998 (G.U. del 25.6.1998, S.G. n. 146). Si rammenta che l'inosservanza delle richiamate disposizioni è sanzionata dagli artt. 141 e 144 T.U.

    Inoltre gli intermediari iscritti sono tenuti ad informare, con le modalità ritenute più opportune:

    1. i propri esponenti aziendali circa l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia - Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria, tramite il Mod: AR-3, le cariche analoghe possedute in enti di qualsiasi natura in Italia e all'estero (cfr. art. 106, 7° comma T.U. e citata Circolare UIC del 2.6.95, così come modificata dalla Circolare UIC del 22.6.1998; sanzioni per gli inadempienti sono previste dagli artt. 141 e 144 T.U).
    2. i propri soci "significativi" circa l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia - Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria, tramite Mod. 19/D, il possesso della loro partecipazione al capitale dell'intermediario (cfr. art. 110 T.U., Provvedimento Banca d'Italia 31.12.93 pubblicato in G.U. 21.1.94 S.G. n. 16, sanzioni per gli inadempienti previste dall'art. 140 T.U.).
    Infine particolari requisiti sono richiesti agli intermediari finanziari che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie. Gli intermediari finanziari che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie devono avere un capitale versato non inferiore a 1.000.000 di euro, investito in attività liquide o in titoli di pronta liquidabilità, entrambi depositati presso banche, mezzi patrimoniali non inferiori a 2.500.000 euro e un oggetto sociale che preveda tale attività Gli intermediari finanziari di cui al punto 1) che svolgono in via prevalente od esclusiva attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico devono avere mezzi patrimoniali pari o superiori a 5.164.568,99 euro, requisito, quest'ultimo, che comporta l'obbligo di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 T.U.

  2. Trasparenza delle condizioni contrattuali
    Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco ex art.106. sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali previste dal titolo VI del T.U. (D.Lgs.385/93). L'inosservanza di tali disposizioni determina l'applicazione di sanzioni amministrative con le modalità stabilite dall'art.145 T.U.
  3. Disciplina in materia di usura
    Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3 della Legge 7 marzo 1996, n. 108 (G.U. del 9 marzo 1996, S.G. n. 58) e dall'art. 3, comma 1 del D.M. 25 settembre 1997 (G.U. del 30 settembre 1997, S.G. n. 228), codesto intermediario è tenuto ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella contenente la rilevazione dei tassi d'interesse effettivi globali medi pubblicata trimestralmente sulla G.U. ai sensi dell'art. 2, comma 4 della citata Legge 108/96. Per quanto concerne la normativa "antiusura" e la relativa modulistica si rammenta che può essere consultato il sito Internet www. Uic.it "normativa antiusura e tabella dei tassi".
    Si rammenta che l'applicazione di tassi di interesse superiori al "tasso soglia" stabilito dalla Legge 108/96 è sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 1 della citata Legge 108/96; a tale proposito si precisa che il limite previsto oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione trimestrale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale aumentato della metà. Si precisa inoltre che il numero ABI è attribuito ai soli fini della rilevazione dei tassi effettivi globali previsti dall'art. 2 della Legge 108/96.
    Pertanto, si invita ad astenersi dall'indicare detto codice nella corrispondenza o in altri documenti anche di tipo informatico, o volantini accessibili al pubblico, essendo detta indicazione idonea a trarre in inganno circa la legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria, vietata a soggetti diversi dalle banche.

  4. Disciplina antiriciclaggio

    • istituzione dell'archivio unico informatico, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 5 della Legge 197/91 e successive disposizioni di attuazione (cfr., in particolare, il D.M. 19 dicembre 1991, in G.U. del 28 dicembre 1991, S.G. n. 303, il D.M. 7 luglio 1992, in G.U. del 10 luglio 1992, S.G. n. 161 e il D.M. 26 agosto 1998, in G.U. del 2.9.98, S.G. n. 204); si rammenta che l'eventuale omessa istituzione dell'archivio unico comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, comma 4 della Legge 197/91.
    • segnalazione all'UIF delle operazioni che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, sollevino motivi di sospetto ai sensi degli artt. 3 ss. della Legge n. 197/91, così come modificata dal D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 153 (G.U. del 13 giugno 1997, S.G. N. 136), e della Circolare dell'Ufficio Italiano dei Cambi del 22 agosto 1997 (G.U. del 29 agosto 1997, S.G. n. 201).
    • Le disposizioni antiriciclaggio sono in fase di adeguamento alle previsioni del D.Lgs. 231/2007.

  5. Istruzioni Banca d'Italia in materia di raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche
    Si rinvia a quanto disposto dalla delibera CICR del 19 luglio 2005 e sue integrazioni nonché alle Istruzioni di vigilanza per le Banche.

  6. Apposizione del numero di iscrizione in elenco nella corrispondenza, negli atti e in ogni forma di rappresentazione dell'attività al pubblico
    A partire dal 30.4.98 l'elenco è stato pubblicato sul sito internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi ed è ora consultabile sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it).
    Tale pubblicazione risponde tra l'altro all'esigenza di disporre di un valido strumento di prevenzione e contrasto del fenomeno dell'abusivismo finanziario.
    A tale ultimo proposito, ai sensi della Circolare del 4.9.96 (pubblicata sulla G.U. del 18.9.96 Serie Generale n. 219) corre l'obbligo di apporre il numero di iscrizione in elenco, nella corrispondenza, sugli atti ed in ogni forma di rappresentazione dell'attività al pubblico.

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